In seguito all’emissione o alla registrazione di una fattura, è possibile emettere una nota di credito allo scopo di diminuire l’imponibile e la relativa Iva . Ciò può avvenire per vari motivi :
- Abbuoni o sconti previsti contrattualmente.
- Mancato pagamento da parte del cliente, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.
- Variazione in seguito ad accordi sopravvenuti tra le parti.
- Resi di merce.
- Altri errori nella fatturazione.
In tutti questi casi il cedente del bene può recuperare la maggior imposta versata, mediante l’emissione di una nota di credito nei confronti del cessionario. La nota di credito è dunque, il documento di rettifica redatto dal venditore per stornare totalmente o parzialmente, importi precedentemente fatturati ad un cliente.
La nota di debito è il documento emesso dal venditore quando ha necessità di integrare gli importi esposti in una fattura emessa in precedenza. Nel caso che successivamente all’emissione o alla registrazione della fattura si riscontri un fatto (errore, diverso accordo sopravvenuto, ecc) che comporti un aumento dell’imponibile o dell’Iva, il cedente deve emettere o registrare un’apposita fattura integrativa (nota di debito) per il maggior importo da addebitare al cliente. La nota di debito deve essere emessa qualunque sia la causa della variazione in aumento. Le note di debito devono essere registrate nel registro delle fatture emesse.
Dal punto di vista logistico le note di debito e di accredito si verificano quando si riscontra una QT fisica diversa da quella fatturata, o quando è stato spedito un codice diverso da quello richiesto. Possiamo analizzare i casi a seconda che la differenza si presenti in ingresso od in uscita. Nel primo caso riceviamo la merce con il relativo DDT dal nostro fornitore e ci accorgiamo che per uno o più codici vi siano delle differenze delle QT emettiamo una segnalazione al fornitore avendo le seguenti possibilità:
- QT DDT è superiore alla QT fisica: storno del DDT e richiesta della merce mancante al fornitore per la quale emette nuovo DDT
- QT DDT è inferiore alla QT fisica: Nel caso la QT in più ci serve chiediamo al fornitore un DDT di integrazione per la QT mancante, nel caso la merce non ci serva la rispediamo al fornitore come reso per eccedenza.
Nel caso sia stata emessa già la fattura o nel caso non vi sia DDT ma solo fattura accompagnatoria per risolvere la differenza è necessario fare ricorso alle note di debito o di credito. Quando la QT fatturata è superiore alla QT riscontrata il fornitore emette una nota di accredito nel caso in cui non sia stato stornato il DDT e non sia stato emesso il DDT per la merce mancante (In questo caso nella contabilità di magazzino dovrò comunque scaricare la QT errata caricata con il DDT), nel caso la QT fatturata è inferiore alla QT riscontrata il fornitore emette una nota di debito. Specularmente a quanto visto per la merce in ingresso avviene per la merce in uscita.
4 commenti
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se devo fare nota di addebito al trasportatore per mancanza di merce allo scarico, rilevata quindi dal cliente, tale addebito è escluso iva art.2. Nel caso di un importo imponibile di euro 587,20 rimane lo stesso esclusa o di deve assogettare ad iva?
Grazie
la nota di addebito al trasportatore, dovuta ad una sua mancanza nel consegnare la merce al cliente, si configura come una variazione IVA per addebitare delle somme per non aver rispettato obblighi contrattuali (ritardi, penalità, difetti….) come da articolo art. 15 comma 1 primo punto. La risoluzione 361871 del 27.7.1978 testualmente dispone:“(…) non rappresentano il corrispettivo di prestazioni di servizi rilevanti agli effetti dell’I.V.A., bensì pagamenti a titolo di risarcimento di danni e come tali sono da considerare fuori dal campo di applicazione del tributo per mancanza del presupposto oggettivo.” L’operazione si inquadra pertanto tra quelle non soggette ad IVA per le quali sarebbe già sufficiente emettere una nota di debito.
Buongiorno, vorrei chiedere se è obbligatorio pretendere dal cliente il reso del materiale inviato in conto vendita che viene da noi sostituito in garanzia con nuovo materiale. Nel caso di cliente estero, comunitario o extracomunitario in molti casi il rietro sarebbe molto dispendioso e controproducente
grazie cinzia
In caso di invio di materiale in sostituzione per materiale in garanzia non vi è obbligo di pretendere la restituzione del materiale difettoso ma si tratta di una valutazione da parte dell’azienda. In questi casi l’azienda valuta il valore del materiale difettoso e la possibilità di recuperarlo, in caso positivo il materiale difettoso viene reso dall’azienda cliente e nel caso sia recuperabile viene riparato e reinserito nel processo produttivo. Nel caso in cui il materiale non sia recuperabile per l’impresa può essere opportuno non ricevere il materiale e provvedere unicamente all’invio del materiale sostitutivo in conto garanzia. In questo caso l’azienda cliente per vincere la presunzione di acquisto deve provvedere alla distruzione del materiale difettoso.