Secondo quanto disposto dall’articolo 1698 del codice civile, il ricevimento della merce senza riserve estingue le azioni derivanti dal contratto tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore che logicamente devono essere dimostrate dal committente. Solo per le avarie non riconoscibili al momento della riconsegna è possibile apporre/comunicare le riserve entro 8 giorni dal ricevimento delle merci.
È importante segnalare che se le riserve non sono motivate da una cattivo stato degli imballaggi è quasi impossibile dimostrare la responsabilità del vettore poiché quest’ultimo comunicherà che l’imballaggio era inidoneo o insufficiente. Il danno da trasporto è il termine utilizzato per indicare il danneggiamento o la rottura dei prodotti contenuti nella spedizione che vi è stata consegnata; questo accade perché la perfezione a questo mondo non esiste, ed un inconveniente è pur sempre possibile
Il danno da trasporto è suddivisibile in due casi:
Danni visibili dall’esterno e/o quantità mancanti: in questo caso apponete immediatamente l’annotazione del danno scrivendolo a penna sulla lettera di vettura che il trasportatore vi chiede di firmare a ricevuta della consegna se non lo fate perdete i diritti al risarcimento o alla sostituzione, oppure rifiutate l’accettazione ed il ritiro della merce danneggiata scrivendone a penna il motivo sulla lettera di vettura che il trasportatore vi chiede di firmare a ricevuta della consegna, se non lo fate perdete i diritti al risarcimento o alla sostituzione
Danni nascosti, non visibili dall’esterno: Ricordate di apporre comunque l’accettazione della spedizione con riserva di verifica.
Ogni consegna deve essere tempestivamente esaminata per verificare se ci sono danneggiamenti o ammanchi. Se vengono notate irregolarità una breve nota delle conclusioni deve essere apposta sulla bolla di consegna (accompagnamento) “Accettata con riserva” senza ulteriori dettagli (motivazione della riserva), è insufficiente. Ad esempio: se un collo arriva con l’imballo scondizionato, è necessario precisare nella bolla “merce ritirata/accettata con riserva, imballo scondizionato, ecc……” Quantità ed aspetto degli imballaggi devono essere controllati immediatamente alla ricezione, alla presenza del camionista che effettua la consegna. In caso di irregolarità annotate le specifiche riserve sui documenti di trasporto (D.D.T. o C.M.R.) e insistete per una controfirma del camionista.
Danni avvenuti alla luce dopo il disimballo devono essere notificati entro 8 giorni (D.D.T.), 7 giorni domenica e festivi esclusi (C.M.R.), dalla consegna, con lettera raccomandata al vettore ritenendolo responsabile per tutte le possibili conseguenze.
10 commenti
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Ritengo il testo dell’articolo esaustivo anche per i non addetti ai lavori in quanto definisce con chiarezza competenze e responsabilità
ma se io metto la riserva in quanto una pedana non è integra ma scrivo che i colli sono come da ddt nel momento in cui manca la merce mentre io controllo posso fare la contestazione oppure no
Buongiorno, in questo caso indicando che le pedane non sono integre si indica un possibile danno nel trasporto della merce pertanto se ad un controllo successivo se il materiale risultasse danneggiato è possibile contestare al fornitore per il materiale danneggiato. In caso di mancanza di materiale poiché i colli erano integri e nella stessa QT indicata nel DDT è possibile fare una segnalazione al fornitore. In questo caso la risoluzione del problema dipende dalla relazione commerciale che si ha con il fornitore.
Buongiorno,
Siamo dei rivenditori di materiale elettrico – idraulico.
Quando effettuiamo spedizioni assicuriamo la merce e apponiamo adesivo sul collo CON DICITURA DI CONTROLLARE BENE LA MERCE E APPORRE RISERVA SPECIFICA.
Ci accade sempre che il destinatario appone: COLLO INTEGRO ACCETTO CON RISERVA DI CONTROLLO. Puntualmente dopo 1-2 giorni il destinatario ci contatta dicendo che c’è un vetro rotto, lamiera ammaccata e pretende i danni da noi.
Il corriere ovviamente non risponde in quanto la riserva è generica.
In questi casi di chi è la responsabilità?
GRAZIE
Buongiorno, in questo caso trattandosi di danno non apparente il ricevente entro 7 giorni deve comunicare per iscritto al vettore la costatazione di avaria non apparente. In questo caso si apre un contradditorio tra le due parti per verificare dove si è prodotto il danno.
Buonasera,
le chiedo cortesemente se le è possibile indicarmi a quale punto della Convenzione di Ginevra del 1956 è stabilita la tempistica (7gg esclusi Domenica e festivi) entro la quale il cliente può comunicare eventuali anomalie occulte non elevate direttamente sul CMR.
Purtroppo, più di una volta, mi sono ritrovato a dover far fronte a vettori che non essendo(o facendo finta di non esserlo)a conoscenza della normativa hanno reso difficoltosa la risoluzione del claim.
La ringrazio in anticipo.
Buongiorno le riporto l’articolo 30 comma 1 della convenzione di ginevra in cui viene indicata la data entro cui denunciare le anomalie occulte:
Se il destinatario ha ricevuto la merce senza averne accertato lo stato in contraddittorio con il vettore o senza aver comunicato le sue riserve al medesimo – al più tardi al momento della riconsegna, ove si tratti di perdite o avarie apparenti, o entro sette giorni dalla riconsegna, domenica o giorni festivi non compresi, ove si tratti di perdite o avarie non apparenti –, indicando genericamente la natura della perdita o dell’avaria, si presume, fino a prova contraria, che egli abbia ricevuto la merce nello stato descritto nella lettera di vettura. Ove si tratti di perdite o di avarie non apparenti, le riserve di cui sopra devono essere fatte per iscritto.
Molte grazie.
Le auguro una buona serata.
Salve, avrei bisogno di un’informazione.
Ho fatto una segnalazione di merce danneggiata dopo 5 gg dallo scarico (non avevo apposto riserva…) con una mail al trasportatore il quale mi ha risposto con questa generica frase:
“come già comunicato telefonicamente la invito, per le prossime spedizioni, a comunicarci al momento dello scarico eventuali danni presenti al materiale, in quanto solo così possiamo rivalerci sul nostro corrispondente;
i colli che si sono danneggiati, essendo tubo flessibile, necessitano di imballo idoneo (cosa che in questo trasporto mancava) onde evitare problemi di questo genere le chiedo – se possibile – di comunicare al suo fornitore di imballare meglio il materiale in questione,
altrimenti per i prossimi ritiri, non ci riterremo responsabili di eventuali riserve e danneggiamenti”.
Con questi presupposti sono nella condizione di potergli contestare la fattura emessa dal corriere.
Buongiorno in questo caso bisogna verificare se il vettore aveva apposto la riserva sull’imballaggio del fornitore, se “il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti di imballaggio” (art 1693 cc) nel caso manchi è possibile contestare la fattura, ma da come ha risposto lo spedizioniere sembra che questa riserva ci sia in quanto cita espressamente l’imballaggio non idoneo del fornitore.
Spero di esserle stato di aiuto.