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Scheda di trasporto

In data 03.12.2009 e’ stata emanata una nuova circolare ministeriale relativa alla scheda di trasporto.Tale circolare ha chiarito i seguenti punti riguardo alla compilazione della SDT:

Compilazione della scheda di trasporto
L’obbligo di compilazione della SDT grava in capo al committente. il committente rimane responsabile dell’alterazione, incompletezza e veridicità dei dati contenuti nella scheda. Normalmente chi compila la scheda e’ un dipendente dell’impresa del committente, si specifica che per il rispetto della “privacy” è possibile apporre il timbro dell’azienda nello spazio della SDT riservato alle “generalità del compilatore”; seguirà la firma del compilatore stesso nello spazio apposito. La scheda può essere compilata da altro soggetto della filiera diverso dal committente, quale ad esempio caricatore o proprietario merce, ad eccezione del vettore, incaricato dal committente, non e’ richiesta alcuna forma giuridica particolare per la delega. Il luogo di compilazione della scheda può essere qualsiasi luogo in cui si trovi il committente, la sua individuazione prescinde dal sito della sede legale dell’azienda o della sede operativa e dal luogo di carico.

Il proprietario della merce
il proprietario della merce e’ l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell’autotrasporto al momento della consegna delle stesse al vettore , si fa quindi riferimento ad un’indicazione “puntuale e momentanea” per individuare il proprietario della merce si deve considerare il momento di consegna della merce al vettore, prescindendo dal contratto, dagli incoterms, dal trasferimento di proprietà nel diritto civile.

Tipologia e quantità della merce
Il peso della merce può essere indicato: peso standardizzato per ciascun pezzo, se si tratta di merce confezionata o in colli o in altri imballaggi; peso complessivo; si può far riferimento/rinviare a quanto annotato sui documenti commerciali che accompagnano la merce.

Documenti equipollenti
La SDT può essere sostituita dal DDT, purché quest’ultimo contenga tutti gli elementi richiesti dalla SDT.
La CMR e gli altri documenti che obbligatoriamente accompagnano la merce previsti dall’articolo 3 del DM 554/09 sono considerati “equipollenti a tutti gli effetti della scheda di trasporto”, perciò “non e’ necessaria la loro integrazione”.

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