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Codice EORI

Per le operazioni d’importazione effettuate da soggetti stabiliti in altri stati membri, è ora possibile identificare nella casella 44-Documenti del DAU (dichiarazione doganale) il numero di P:IVA attribuita all’importatore a norma dell’art. 35 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 (identificazione diretta), e successive modificazioni, o il numero di P.IVA del rappresentante fiscale.
In particolare i codici da utilizzare nel campo 44 sono:

  • Y040 seguito dal numero di partita Iva assegnato in Italia al soggetto comunitario mediantel’istituto dell’identificazione diretta.
  • Y042 seguito da numero di partita Iva del rappresentante fiscale del soggetto comunitario.
  • Y041 seguito da numero di partita Iva dell’operatore comunitario destinatario delle merci nel caso di immissione in libera pratica con successiva spedizione in altro Stato Membro per l’immissione in consumo.

L’utilizzo di detti certificati sostituisce l’indicazione del codice IVA preceduto da «ID=» come precedentemente indicato.
Si ricorda inoltre che qualora si posseggano in ambito comunitario ulteriori codici IVA (oltre a quello italiano che è già incluso nel database EORI) che vengano usati ai fini doganali gli stessi devono essere comunicati recandosi in uno qualsiasi degli uffici delle Dogane, utilizzando il modulo presente nella nota indicata a margine e reperibile sul sito web dell’Agenzia delle Dogane:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/ecustoms_it/Eori/
alla voce: Richiesta di attribuzione del codice EORI – pdf
In questo caso le modalità di compilazione prevedono l’indicazione dei codici IVA nel campo:

  1. Codici IVA comunitari attribuiti e la presentazione di un documento attestante l’effettiva
  2. appartenenza di detti codici IVA al richiedente.

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