Negli ultimi quindici anni il numero di persone che soffre di allergie alimentari è duplicato, tanto che più del 10% della popolazione dichiara di soffrire di qualche tipo di intolleranza alimentare. Per assicurare la sicurezza di queste persone e tutelare i loro diritti, il nuovo regolamento sull’informazione alimentare (allergeni), in applicazione del Regolamento europeo 1169/2011, stabilisce che tutte le imprese che servono le collettività devono segnalare la presenza di allergeni presenti nelle preparazioni alimentari.
Pertanto, come procedere? A partire da quando scatta l’obbligo? Chi è interessato da questo obbligo? Quali sono gli allergeni da comunicare e che succede se non si adempie a tale obbligo? Il regolamento è molto ampio e può essere riassunto in sei punti chiave:
- La normativa allergeni: L’oggetto della nuova normativa è quello di dare informazioni sulle preparazioni alimentari contenenti possibili allergeni.
- I soggetti interessati: Una delle novità di questo regolamento è l’inclusione degli alimenti non preimballati somministrati da ristoranti, bar, imprese di ristorazione, mense e distributori automatici.
- Da quando è in vigore: La normativa è in vigore dal 13 dicembre 2014
- Cosa bisogna comunicare: È necessario segnalare qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito.
- In che modo comunicare: La normativa europea prevede l’obbligo di comunicare la presenza di allergeni. Il modo più semplice è farlo mediante un avviso scritto riportato nel menù, accanto ad ogni preparazione.
- Trasgressioni alla normativa: Nel caso in cui un cliente o il consumatore finale soffra di una reazione allergica o di un’intolleranza, con il nuovo regolamento la responsabilità ricade sul ristorante, soggetto a sanzioni.