Al momento dello sdoganamento all’importazione o all’esportazione si può scegliere la destinazione doganale, o il regime doganale da attribuire alla merce secondo il tipo di operazione da effettuare, il luogo in cui si svolgono le operazioni e la destinazione normale delle merci dopo le operazioni stesse. Le norme comunitarie elencano le possibili destinazioni e i possibili regimi doganali. L’atto con il quale si sceglie il regime da attribuire alla merce è la dichiarazione doganale. La destinazione doganale, invece, non comporta una dichiarazione doganale. Vediamo brevemente quali sono i regimi doganali e le loro caratteristiche.
- l’immissione in libera pratica, quando, dopo aver pagato oneri e diritti di importazione, le merci possono liberamente circolare all’interno della Comunità essendo ormai equiparate ai prodotti comuni;
- l’esportazione, che permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale;
- il transito (interno se consente alle merci della Comunità di circolare liberamente all’interno del territorio doganale di quest’ultima, esterno quando le merci non sono di origine comunitaria);
- il deposito doganale che consente l’immagazzimento di merci senza destinazione doganale e senza l’applicazione di dazi o altre misure restrittive in depositi doganali;
- il perfezionamento attivo. Con questo regime doganale si possono importare merci non comunitarie che, dopo essere state lavorate nella Comunità, saranno riesportate;
- il perfezionamento passivo: permette all’operatore economico di ottenere una esenzione totale o parziale dai dazi comunitari per le merci inviate all’estero per essere lavorate ed in seguito reimportate in libera pratica;
- l’ammissione temporanea, con la quale è permesso il temporaneo utilizzo di merci non comunitarie che saranno in seguito riesportate senza modifiche. Tale regime consente l’esenzione (totale o parziale) dal pagamento dei dazi doganali.