È possibile che nel processo produttivo aziendale sia necessario utilizzare sostanze pericolose e di conseguenza sia necessario stoccarle e movimentarle. Le merci considerate pericolose devono possedere apposita etichettatura che ne descriva il livello ed il tipo di pericolosità. Per le sostanze non pericolose può bastare una scheda informativa. La scheda di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana su carta intestata del fornitore e riportare le informazioni cosi come descritto dal DM 28/02/92 che recepisce la direttiva europea 91/155. È importante sottolineare che anche eventuali contenitori di travaso interni all’azienda devono essere etichettati secondo la classificazione del contenitore originario. L’acquisto di merci pericolose dovrebbe essere svolto mediante opportune procedure, volte ad evitare l’ingresso in azienda di prodotti mancanti delle necessarie informazioni. Qualunque sia il reparto emittente la richiesta è opportuno inserire alcune precise richieste nell’ordine al fornitore. In presenza di una sostanza non conosciuta va prescritto l’obbligo di ottenere dal fornitore, prima dell’arrivo della merce in azienda, la documentazione necessaria. A tale scopo di può inserire sulla richiesta di acquisto la seguente dicitura:
Sostanza di cui non sono note le caratteristiche. Si prega di compilare ed inviare la scheda di sicurezza (DIR CEE 91/155 e 93/112) prima di eseguire la fornitura. In mancanza di tale documento la merce sarà respinta”
A sua folta il reparto acquisti predisporrà una clausola standard, facente riferimento alla normativa vigente, sull’ordine. Tale clausola, qui di seguito riportata, sarà applicabile anche in caso di ordine aperto e riportata sul piano consegne.
Per sostanze e preparati pericolosi da voi forniti, invierete scheda di sicurezza aggiornata in lingua italiana secondo la direttiva comunitaria 91/155 e 93/112, per sostanze e preparati non rientranti nelle categorie di pericolo fornirete vostre schede contenti informazioni per il corretto impiego.