Con la circolare 16/D l’Agenzia delle Dogane è intervenuta nuovamente in materia di prova dell’avvenuta esportazione sottolineando alcuni punti di estremo interesse per chi effettua esportazioni tramite corrieri espressi.
Le esportazioni realizzate tramite Corrieri Espressi sono soggette alle stesse disposizioni normative per la prova di avvenuta esportazione e non vi sono deroghe specifiche soprattutto in materia di rilascio della prova dell’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità che rimane una prerogativa dell’Autorità doganale.
L’Agenzia delle Dogane prende atto del fatto che Corrieri espressi inviano ai soggetti intestatari delle fatture presentate a corredo delle dichiarazioni di esportazione, una comunicazione, di regola in formato elettronico, recante, tra gli altri elementi, gli estremi della relativa fattura ed il numero di riferimento della esportazione (Movement Reference Number MNR), un codice alfanumerico, composto da 18 caratteri, che identifica in modo univoco ogni singola operazione d’esportazione. Lo si trova scritto in alto a destra sul nuovo documento di esportazione (DAE) e può essere utilizzato, attraverso il sito dell’Agenzia delle Dogane, per controllare l’esito della proprie operazioni d’esportazione), al fine di consentire la verifica sul portale dell’Agenzia delle Dogane dello stato dell’operazione di esportazione.
Viene confermato che il dato relativo a “risultati di uscita – uscita conclusa” presente nel sistema doganale AIDA (verifica dello stato del MRN associato all’esportazione) costituisce prova dell’uscita della merce dalla Comunità.
L’Agenzia delle Entrate ed il Comando Generale della Guardia di Finanza vengono informati della possibilità di avvalersi degli uffici doganali territorialmente competenti ai fini dell’acquisizione dei dati relativi alle operazioni della tipologia in esame eventualmente sottoposte a controllo, al pari di quanto avviene per le altre operazioni di esportazione.