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Il magazzino in conto vendita

Il contratto comunemente indicato come magazzino in conto vendita o consignment stock si può considerare una forma particolare di contratto di concessione di vendita. La ragione fondamentale per cui tale contratto viene stipulato consiste nella decisione del concedente di mettere a disposizione di un concessionario, che non dispone di sufficiente liquidità, un certo quantitativo di prodotti. Con il magazzino in conto vendita, infatti, il concedente affida lo stock al concessionario, il quale può attingere da tale stock mano a mano che trova i compratori e, dunque incassa il denaro per pagare il concedente. Per contro, il concedente mantiene sino a tale momento la proprietà dei prodotti. Gli obietti del concedente sono:

Controllo sul magazzino: Il concedente deve poter conoscere sempre quanti prodotti si trovano in magazzino e quanti sono stati venduti ai clienti, in modo da mantenere un assortimento sufficiente a soddisfare le esigenze di mercato, controllare che il concessionario non distrugga indebitamente la merce e assicurarsi che il prezzo dovutogli dal concessionario per la merce da quest’ultimo venduta ai propri clienti gli venga corrisposto.

La custodia della merce: Il concedente, che resta proprietario della merce anche dopo la sua consegna al distributore, deve potersi assicurare che essa sia conservata accuratamente in modo che non subisca danni ne perisca.

Restituzione della merce non venduta: Il concedente infine deve assicurarsi della possibilità di recuperare la merce con tempi e costi contenuti, nel caso in cui essa non venga venduta in tempo utile.

Considerando le norme doganali è necessario fare una distinzione in base alla destinazione della merce, all’interno dell’unione europea o all’esterno. Nel primo caso, non vi sono adempimenti doganali da assolvere, nel secondo caso è necessario assolvere alle formalità doganali. In questo caso è possibile utilizzare il regime di esportazione definitiva che si ottiene rapidamente ma che comporta nel caso di rientro delle merce il pagamento del dazio o l’utilizzo del regime di temporanea esportazione  con tempi più lunghi per il rilascio  e con l’onere di ottenere la bolla di avvenuta esportazione una volta che si perfeziona la vendita.

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