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Accettazione merce con riserva

Secondo quanto disposto dall’articolo 1698 del codice civile, il ricevimento della merce senza riserve estingue le azioni derivanti dal contratto tranne il caso di dolo o colpa grave del vettore che logicamente devono essere dimostrate dal committente. Solo per le avarie non riconoscibili al momento della riconsegna è possibile apporre/comunicare le riserve entro 8 giorni dal ricevimento delle merci.

È importante segnalare che se le riserve non sono motivate da una cattivo stato degli imballaggi è quasi impossibile dimostrare la responsabilità del vettore poiché quest’ultimo comunicherà che l’imballaggio era inidoneo o insufficiente. Il danno da trasporto è il termine utilizzato per indicare il danneggiamento o la rottura dei prodotti contenuti nella spedizione che vi è stata consegnata; questo accade perché la perfezione a questo mondo non esiste, ed un inconveniente è pur sempre possibile
Il danno da trasporto è suddivisibile in due casi:
Danni visibili dall’esterno e/o quantità mancanti: in questo caso apponete immediatamente l’annotazione del danno scrivendolo a penna sulla lettera di vettura che il trasportatore vi chiede di firmare a ricevuta della consegna se non lo fate perdete i diritti al risarcimento o alla sostituzione, oppure rifiutate l’accettazione ed il ritiro della merce danneggiata scrivendone a penna il motivo sulla lettera di vettura che il trasportatore vi chiede di firmare a ricevuta della consegna, se non lo fate perdete i diritti al risarcimento o alla sostituzione
Danni nascosti, non visibili dall’esterno: Ricordate di apporre comunque l’accettazione della spedizione con riserva di verifica.
Ogni consegna deve essere tempestivamente esaminata per verificare se ci sono danneggiamenti o ammanchi. Se vengono notate irregolarità una breve nota delle conclusioni deve essere apposta sulla bolla di consegna (accompagnamento) “Accettata con riserva” senza ulteriori dettagli (motivazione della riserva), è insufficiente. Ad esempio: se un collo arriva con l’imballo scondizionato, è necessario precisare nella bolla “merce ritirata/accettata con riserva, imballo scondizionato, ecc……” Quantità ed aspetto degli imballaggi devono essere controllati immediatamente alla ricezione, alla presenza del camionista che effettua la consegna. In caso di irregolarità annotate le specifiche riserve sui documenti di trasporto (D.D.T. o C.M.R.) e insistete per una controfirma del camionista.

Danni avvenuti alla luce dopo il disimballo devono essere notificati entro 8 giorni (D.D.T.), 7 giorni domenica e festivi esclusi (C.M.R.), dalla consegna, con lettera raccomandata al vettore ritenendolo responsabile per tutte le possibili conseguenze.

Bottone

83 commenti su “Accettazione merce con riserva”

  1. Gian Paolo Calzolaro

    Buongiorno se la merce è stata accettata senza riserva il cliente ha al massimo 8 giorni per verificare se non sono presenti anomalie non visibili alla consegna. In questo caso essendoci stati più passaggi voi siete responsabili solo della consegna al centro logistico di Milano, quindi se li non hanno accettato con riserva e non hanno sollevato anomalie entro 8 giorni,la vostra responsabilità termina.

  2. Antonino D'Amico

    i corrieri espressi che consegnano merce per conto dei nostri fornitori NON ACCETTANO RISERVE SULLE BOLLE.

    Questi corrieri chiedono solo la firma (ormai quasi tutti in forma digitale) sul bollettino di accompagnamento o sul palmare e non sulle bolle. In caso di discrepanze non possiamo fare la riserva sulle bolle (ne sul bollettino) quindi o si accetta tutta la merce o si respinge il tutto.

    Inoltre molti non aspettano neanche la verifica e se ne vanno, alle volte portando via la consegna e alle volte lasciano qui la merce senza neanche la firma da parte nostra.

    Avrei bisogno di sapere se nel caso di discrepanze la merce va accettata comunque o respinta.

  3. Gian Paolo Calzolaro

    Buongiorno, in questo caso è possibile avvalersi della riserva per vizi occulti, entro 8 giorni dalla consegna della merce.

  4. Buongiorno avrei una domanda che da tempo faccio a corrieri e poste ma non ricevo risposte a mio avviso adeguate.
    Vado a spiegare il mio quesito:
    Se io compro un prodotto da 1000 € tramite internet ad esempio Ebay, il venditore per ipotesi è un truffaldino anche se ha dei buoni feedback (ad esempio sta per chiudere l’attività e razzola quel che può sfruttando il suo buon account creato con gli anni)e mi invia una scatola perfettamente imballata senza danni o aperture ma con dentro un mattone o qualcosa che fa solo da peso.
    Come mi accade “sempre” il corriere non accetta di verificare il contenuto insieme a me, quindi va via ed io apro successivamente e rimango fregato.
    Ora si aprono 2 ipotesi:
    1) la legge tutela me e la fa pagare al venditore quindi potrei fare io il truffaldino e dire che ho ricevuto un mattone ogni volta che ricevo un prodotto postale
    2) la legge non mi tutela, non ho modo di provare che c’era un mattone e perdo 1000 euro.

    Aiutatemi a capire come posso tutelarmi considerando che i corrieri non accettano di verificare insieme a me il contenuto, al massimo riportano via il pacco (in quel caso sarebbe inutile fare ordini perchè è matematicamente certo che lo riporteranno indietro)

    posso scrivere accettato con riserva ma se bastasse questo allora un acquirente truffaldino potrebbe utilizzare tale arma per “marciarci” e ricevere rimborsi, dichiarando assenza di prodotto dentro le scatole successivamente alla partenza del corriere.
    Personalmente non vedo soluzione se non una legge che obblighi i corrieri a presiedere qualora gli venga chiesto ed un ufficio preposto per denunciare eventuali corrieri che non vogliono beghe

    Grazie degli eventuali consigli
    Massimo Burla

  5. Buongiorno
    l’altro giorno è stata consegnata una stufa a pellet con l’involucro integro e senza segni di manomissioni o urti ad un mio cliente.
    All’apertura però le ceramiche montate era rotte e queste sgretolandosi hanno rigato il frontale verniciato.
    Naturalmente non vedendo segni esterni sull’imballo non è stata avanzata al corriere nessuna riserva e nemmeno sulla bolla + stata apposta alcuna riserva, la domanda è: a cosa servono gli 8 giorni di tempo per il controllo e per potersi rivalere sul corriere?
    Cosa si deve fare per cautelarsi da queste situazioni?
    Grazie.

  6. Gian Paolo Calzolaro

    Buongiorno in questo caso si tratta di vizio occulto in quanto non riconoscibile al momento della consegna, infatti il collo risulta integro.L’articolo 1698 può essere utilizzato entro 8 giorno dal ricevimento della merce.

  7. Buongiorno, io vorrei un chiarimento su un aspetto se possibile.
    Allora, arriva il pacco (assicurato) in perfetto stato. Non essendoci motivo per apporre una riserva specifica (l’unica che il corriere accetta per aprire una eventuale pratica di rimborso), il pacco medesimo viene accettato senza riserva. Si apre il pacco e vien fuori il danno, di conseguenza si invia la raccomandata a/r al vettore negli 8 giorni per denunciare il danno occulto. E fin qui ci siamo.
    Ma a questo punto cosa accade? Il corriere è obbligato ad emettere il rimborso oppure può comunque opporsi dicendo che siccome l’imballo era perfettamente integro, la responsabilità del danno non è scrivibile a lui? E dunque l’acquirente, in caso di danno occulto, rischia comunque di perdere i soldi nonostante abbia provveduto ad assicurare la merce?
    Grazie.

  8. Gian Paolo Calzolaro

    Buongiorno, in questo caso bisogna verificare di chi sia la responsabilità tra chi ha spedito il pacco e chi lo ha trasportato. Infatti potrebbe essere colpa di chi ha spedito che non ha imballato adeguatamente la merce, ad esempio non ha sistemato l’oggetto in modo che non si muovesse all’interno dell’imballo. In questo caso bisogna rivolgersi al venditore in caso la gestione del trasporto sia di sua responsabilità, viceversa se abbiamo acquistato franco fabbrica bisogna rivolgersi a chi ha effettuato il trasporto.

  9. Buongiorno,
    allo scarico il cliente ha apposto genericamente “si accetta con riserva di controllo” e dopo 7 giorni ha segnalato l’ammanco di 15 colli.
    il trasportatore è certo di aver consegnato tutti i colli.
    il trasportatore è tutelato in questi casi?
    grazie per un riscontro.

  10. Gian Paolo Calzolaro

    Buongiorno quando si accetta con riserva è necessario indicare comunque una motivazione come colli danneggiati o merce non correttamente imballata o colli mancanti. Quando si accetta con riserva è perchè ad un rapido controlloè evidente che c’è qualcosa che non va. Se i colli sono integri, correttamente imballati ed in numero uguale a quello indicato nella bolla, allora interviene il vizio occulto che va denunciato entro i sette giorni dello scarico.

  11. Buongiorno, volevo chiedere quando la merce e l’intero ddt vengono respinti, il ricevente deve comunque apporre il timbro e la firma oltre ad una annotazione che dice che la merce è stata totalmente respinta? in modo che il vettore possa dimostrare che comunque si è presentato allo scarico del destinatario?
    Vi ringrazio in anticipo dell’attenzione
    Saluti

  12. Gian Paolo Calzolaro

    è sempre apportuno appore timbro e fimra in modo tale da provare l’effettiva consegna da parte del vettore

  13. Buongiorno,
    ordino un monitor da 1000 euro online. Mi viene recapitato (TNT) senza bolla dal venditore. Il nostro magazzino accetta la merce (il cui imballo sembrava ok) e non timbra alcuna bolla con clausola di riserva di accettazione perchè non presente. Il corriere chiede il nome del magazziniere e se ne va (non ricordiamo se chiede la firma sul terminale o la mette direttamente lui!). Comunque non vi è spazio in cui opzionare la riserva di accettazione sul terminale.

    apro il pacco e risulta che il monitor è rotto.

    Chiamo il venditore entor 2 gg ed apro il reclamo. Lui mi chiede foto e dice che contatta lui il vettore.

    Dopo 3 mesi TNT risponde che poichè il pacco era danneggiato e noi non abbiamo accettato con riserva loro non rimborsano nulla.

    Suggerimenti su cosa fare?

  14. Buonasera,
    allo scarico il cliente non ha apposto alcuna riserva sul CMR/DDT, (neanche quella generica “si accetta con riserva di controllo”). Entro gli 8 giorni il cliente comunica che all’interno dei colli mancava della merce. Ne risponde il trasportatore?
    Grazie mille

  15. matteo balistreri

    Buongiorno,
    tempo a dietro ho ricevuto una cassa in legno contenente un cilindro. Io ho scaricato la cassa in legno che non recava alcun danno ma non l’ho aperta subito. Alcuni giorni dopo ho aperto la cassa ed ho riscontrato che l’imballo del cilindro era lacerato ed il cilindro danneggiato. Si tratta di vizio occulto, oppure dovevo aprire la cassa al momento della scaricazione?
    Grazie mille

  16. Gian Paolo Calzolaro

    Si tratta di vizio occulto in quanto al momento della consegna da parte del vettore non era presenti segni di danneggiamento sulla cassa.

  17. buon giono oggi un cliente al quale avevamo fattu una consegna ci ha chiamato dicendo di non aver mai ricevuto la merce gli abbiamo inviato la bolla firmata di avvenuta cosegna ed il cliente ha disconosciuto la firma in effetti non legibile!!
    Come dobbiamo comportarci??

  18. Ho letto la lettera del Sig Gian Paolo Calzolaro e calza a pennello con il mio problema con una variante ho ritirato io stesso il pacco e all’addetto ho chiesto di inserire la richiesta “con Riserva”.apparentemente il pacco non aveva manomissioni o altro All’indomani apro il pacco e il suo contenuto era rotto.Avviso il corriere e il venditore allegando le foto del prodotto rotto.Lo spedizioniere mi informa che mancando la “riserva”non puo far nulla cosi come il venditore.Dopo qualche giorno il vettore mi informa dell’avvenuta richiesta di riserva da considerarsi generica e quindi non soggetta a rinborso.Il venditore a questo punto mi informa della mancata richiesta assicurativa da parte mia e anche lui non e’ il colpevole.La dizione “riserva generica”e’ accettata?mentre chi deve assicurare il pacco il venditore o il compratore? grazie

  19. Gian Paolo Calzolaro

    Bisogna verificare con il corriere quali altri mezzi di prova si hanno per dimostrare l’avvenuta consegna.

  20. Gian Paolo Calzolaro

    In caso di accettazione con riserva bisogna indicare la motivazione come ad esempio collo danneggiato o mancante.

  21. Ho letto parecchi commenti sulla “riserva” credo che il caso che le sto per raccontare sia particolare.Ho ritirato un collo dalla ditta BRT apparentemente integro(avvolto in celofan trasparente)firmo sul monitor e quando l’addetto si allontana lo avviso di apporre la notifica con RISERVA.RIcevo l’assenso che ha capito e me ne vado.Alla presenza di un conoscente apro il collo e questo si presenta rotto.Faccio foto e le invio a BRT e al venditore.Il venditore mi risponde che l’accettazione senza riserva non mi da diritto al rimborso-sostituzione.Mentre Brt mi informa che la questione non riguarda il destinatario ma BRT e il venditore anche se mancava la riserva.Negli otto gg successivi invio RR alle due partie aspetto.BRT mi informa della ” riserva ” comunicata dall’addetto alla consegna successivamente e,ritiene quella “riserva” come GENERICA e quindi nulla.Lo stesso lo fa il venditore tramite avvocato diffidandomi di continuare a chiedere i danni. A questo punto divento l’unico responsabile della rottura del prodotto? Oppure ho qualche diritto.Grazie per l’attenzione

  22. Buongiorno,
    è vero che il timbro (p.e. si ritira con riserva del controllo della quantità e qualità, data e firma)legalmente non vale niente, dev’essere proprio scritto a mano che la merce è stata ritirata con riserva oppure che la merce è arrivata danneggiata?
    Grazie
    Michaela

  23. Salve ma se i colli sono corrispondenti alla qtà del ddt e sono integri e io firmo il ddt, quanti giorni ho a disposizione per controllarmi la merce?grazie cordiali saluti

  24. Buongiorno,

    Un nostro cliente ha inserito riserva al momento della consegna per la mancanza di 1 cassa all’interno del banale, ha inserito però dicitura “Bancale arrivato integro e sigillato”. Da una verifica dell’allestimento il nostro magazzino ha inviato tutto correttamente. Secondo lei, possiamo rifarci sul vettore?

    Grazie mille

  25. Gian Paolo Calzolaro

    Buongiorno avendo inserito come dicitura “bancale arrivato integro e sigillato” questo non può essere utilizzata come prova per dimostrare responsabilità del vettore, bisognerebbe utilizzare eventuali altre prove se ci sono come il peso del bancale alla partenza ed arrivo eventuali foto o packing list del bancale.

  26. Salve
    siamo una piccola ditta. Abbiamo venduto all’estero del materiale acquistato in Slovenia.
    Arrivato in magazzino, dopo diversi trabordi, integro. Insieme ad altro materiale è stato rispedito (senza variare l’imballo) al cliente in Belgio. Il materiale era assicurato ALL RISKS. Il trasportatore accettava i colli senza apporre riserva. Il materiale arriva al cliente evidentemente danneggiato e lui appone la riserva correttamente.
    Alla richiesta di rimborso l’assicurazione tergiversa per mesi. In seguito a solleciti ci arriva una lettera, che facendo riferimento alla perizia di un perito, dice che l’imballo era “insufficiente” e nega il rimborso.
    Essendo venuti in possesso di foto in cui il mulettista di un trasportatore inforca il pallet male, lo rompe e fa cadere il materiale… chiediamo nuovamente il rimborso… nuovamente negato.
    Premesso questo pongo le seguenti domande:
    – essendo stato accettato dal trasportatore il collo è stato giudicato “sufficiente”… altrimenti il trasportatore avrebbe dovuto apporre la riserva come prevede il CMR.
    – Se almeno altri due trasportatori hanno ritenuto ben imballato la paletta… come si fa a capire come fare gli imballi? non si può chiedere ad un perito (o meglio al perito dell’assicurazione) prima di ogni spedizione!
    – La definizione di “insufficiente” è molto “cautelativa” da parte dell’assicurazione o meglio vaga abbastanza perché l’assicurazione possa decidere se pagare o no.
    – Adesso che l’assicurazione gioca su questo fattore toccherà a me pagare il danno al cliente?
    Come si può spedire se l’assicurazione (e il trasportatore dietro) si avvalgono di questa zona d’ombra nella norma?.
    Grazie della risposta

  27. Gian Paolo Calzolaro

    Salve,

    Mi dispiace sentire dei problemi che hai riscontrato con l’assicurazione e il trasportatore nel caso della spedizione del materiale in Slovenia al cliente in Belgio. Capisco le tue preoccupazioni e cercherò di rispondere alle tue domande nel miglior modo possibile.

    Se il trasportatore ha accettato il collo senza apporre riserva, potrebbe indicare che inizialmente ha giudicato l’imballo sufficiente. Tuttavia, è importante notare che ciò potrebbe non essere definitivo o vincolante nel caso in cui il cliente abbia effettivamente riscontrato danni evidenti al materiale e abbia apposto correttamente la riserva. In questi casi, è consigliabile consultare le specifiche del contratto di trasporto e le leggi applicabili per comprendere meglio i diritti e le responsabilità delle parti coinvolte.

    L’opinione di diversi trasportatori sull’idoneità dell’imballo potrebbe essere un elemento da prendere in considerazione. Tuttavia, ogni trasportatore può avere i propri standard e criteri di valutazione. È sempre consigliabile adottare le migliori pratiche di imballaggio per proteggere il materiale durante il trasporto, comprese le linee guida fornite dagli esperti di imballaggio o dai fornitori di servizi logistici.

    La definizione di “insufficiente” può variare a seconda del contesto e dell’interpretazione dell’assicurazione. È importante avere una chiara comprensione delle condizioni di polizza dell’assicurazione e dei criteri di valutazione che applicano. Potrebbe essere utile cercare un chiarimento o una spiegazione più dettagliata dall’assicurazione sul motivo del rifiuto del rimborso.

    Nel caso in cui l’assicurazione continui a negare il rimborso e siate responsabili per il danno al cliente, potrebbe essere opportuno cercare consulenza legale per valutare le opzioni a disposizione e determinare eventuali azioni legali o risarcimenti che potrebbero essere perseguiti.

    È importante sottolineare che ogni situazione può essere unica e dipendere da fattori specifici. Si consiglia di consultare un consulente legale specializzato in questioni di trasporto e assicurazione per ottenere una consulenza professionale e personalizzata in base alle circostanze specifiche del vostro caso.

    Spero che queste informazioni ti siano utili e ti auguro il meglio nel risolvere la questione. Se hai ulteriori domande o bisogno di ulteriore assistenza, sarò lieto di aiutarti.

  28. Salve.
    Ho ordinato della merce da vendere all’ingrosso e mi è stata consegnata con un ammanco del 40% della merce. Entro gli 8 giorni ho comunicato a mezzo mail ordinaria l’ammanco al venditore ma non al corriere a cui ho inviato pec dopo circa due mesi.
    Ho qualche possibilità di vedermi rimborsare per il mancato guadagno e per non pagare la fattura al venditore per recesso dal contratto a causa di inadempimento^

  29. Gian Paolo Calzolaro

    La situazione che descrivi coinvolge diverse questioni legali legate al diritto commerciale e al diritto dei contratti. In generale, quando si verifica un ammanco nella merce consegnata, è importante agire rapidamente per tutelare i propri diritti. Le azioni che hai intrapreso, comunicare l’ammanco al venditore entro gli 8 giorni e successivamente al corriere, sono passi importanti, ma la loro efficacia dipenderà da vari fattori, tra cui le condizioni contrattuali concordate, la legislazione nazionale applicabile e le specifiche circostanze del caso.

    1. **Comunicazione al venditore**: È positivo che tu abbia comunicato l’ammanco al venditore entro un breve lasso di tempo. In molti sistemi legali, informare tempestivamente il venditore di eventuali problemi con la merce è essenziale per mantenere il diritto a eventuali rimedi. Tuttavia, la forma della comunicazione (mail ordinaria) potrebbe essere rilevante a seconda delle specifiche esigenze di notifica previste dal contratto o dalla legge.
    2. **Comunicazione al corriere**: L’invio di una comunicazione al corriere dopo circa due mesi potrebbe essere problematico, poiché molti contratti di trasporto e legislazioni nazionali prevedono termini rigorosi per la segnalazione di danni o mancanze. Questo ritardo potrebbe compromettere la tua possibilità di fare reclamo contro il corriere.
    3. **Rimborso e inadempimento**: La possibilità di ottenere un rimborso per il mancato guadagno e di non pagare la fattura al venditore dipenderà dall’accertamento dell’inadempimento contrattuale da parte del venditore e/o del corriere. Se puoi dimostrare che l’inadempimento è attribuibile al venditore (ad esempio, per non aver inviato la merce completa o per averla spedita in modo non adeguato), potresti avere diritto a dei rimedi, come la risoluzione del contratto o il risarcimento dei danni.
    4. **Azione legale**: Se il venditore o il corriere si rifiutano di riconoscere la loro responsabilità, potrebbe essere necessario intraprendere un’azione legale per far valere i tuoi diritti. In questo caso, sarebbe consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto commerciale e in diritto dei trasporti, che possa valutare tutti gli aspetti del caso e fornire una consulenza su come procedere.
    5. **Documentazione**: È fondamentale conservare tutta la documentazione relativa alla transazione e alla comunicazione con il venditore e il corriere. Questo include contratti, termini e condizioni, corrispondenza (e-mail, PEC, lettere), nonché qualsiasi prova dell’ammanco e dei danni subiti.

    In conclusione, le tue possibilità di ottenere un rimborso e di non pagare la fattura dipenderanno da una serie di fattori legali e contrattuali. Data la complessità di queste questioni, ti consiglio vivamente di consultare un avvocato per ottenere una valutazione dettagliata del tuo caso specifico e per comprendere meglio i tuoi diritti e le possibili azioni da intraprendere.

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