Le operazioni di esportazione temporanea, riguardano merci destinate ad essere reimportate nello Stato, che siano o meno sottoposte a lavorazione.
Nel primo caso si ha il regime doganale di «perfezionamento passivo», che indica per l’appunto la temporanea esportazione per lavorazione di merci da reimportare sotto forma di prodotti. Nel secondo caso si ha una reimportazione delle merci “tal quali”.
I trattamenti che possono essere effettuati in regime di temporanea esportazione sono:
- trasformazione in prodotti aventi caratteristiche chimiche, fisiche o organolettiche diverse da quelle delle merci temporaneamente esportate;
- lavorazioni non rientranti nel precedente punto, compresi il montaggio, l’assemblaggio e l’adattamento ad altre merci;
- riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto;
- altri trattamenti non compresi nei punti precedenti.
Sono espressamente previsti i casi in cui può essere utilizzato il regime e, l’autorizzazione viene rilasciata su richiesta della persona, stabilita nel territorio comunitario, che effettua o fa effettuare la trasformazione per proprio conto.
Riguardo all’effettivo funzionamento del regime, l’autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti trasformati (o compensatori) devono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità. Tale termine può essere prorogato su richiesta, debitamente motivata, del titolare dell’autorizzazione. L’esenzione totale o parziale dei dazi all’importazione è concessa a patto che i prodotti trasformati siano dichiarati per l’immissione in libera pratica a nome e per conto:
- del titolare dell’autorizzazione oppure
- di ogni altra persona stabilita nella Comunità previo consenso del titolare dell’autorizzazione