Il perfezionamento attivo è un regime doganale che permette di introdurre nel territorio nazionale merci non comunitarie “sotto dogana”, cioè senza che abbiano pagati i diritti doganali e senza che siano state applicate eventuali misure restrittive di politica commerciale (limitazioni quantitative), in quanto destinate ad “operazioni di perfezionamento” (lavorazione, assemblaggio; trasformazione, riparazione, ecc.) e ad essere successivamente riesportate in uno stato terzo.
Affinché il regime di perfezionamento attivo possa essere messo in atto è necessario che siano adempiute una serie di formalità. Innanzitutto è necessario essere autorizzati dall’agenzia delle dogane. Si deve presentare la domanda secondo il formulario degli allegati DAC, dove il richiedente dovrà descrivere all’Agenzia delle Dogane le operazioni che saranno oggetto dell’autorizzazione. Si tratta di dare indicazioni precise sulle quantità di materie prime o semilavorati che verranno temporaneamente importati per essere sottoposti a lavorazione, sul tipo di lavorazione, sulla quantità/numero di prodotti che verranno riesportati e sulla resa della trasformazione e quindi la percentuale di scarto prevista.
Esiste anche la possibilità che, per i casi meno complessi come ad esempio riparazione o messa a punto delle merci, l’autorizzazione al perfezionamento attivo avvenga implicitamente al momento stesso dell’accettazione della dichiarazione doganale, dando in questo modo la possibilità agli operatori economici di snellire le pratiche doganali.
Qualora, invece, per ragioni di varia natura, i prodotti compensatori non vengano riesportati come stabilito dal regime, dopo aver subito le lavorazioni previste, sono dovuti i diritti doganali che erano restati in sospeso all’ingresso delle merci. In aggiunta è stabilito un interesse compensativo sul dazio liquidato che va a coprire il danno subito dall’Agenzia delle Dogane per il tardato pagamento. L’ammontare di quest’ultimo verrà stabilito su base semestrale con regolamento comunitario.
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