La Legge 25 Marzo 2010 n. 40 ha introdotto nell’ordinamento italiano una nuova Black List per contrastare gli scambi commerciali con i Paesi considerati “paradisi fiscali”.
I soggetti passivi IVA dovranno comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, con soggetti economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list” di cui al DM del 4 maggio 1999 e DM del 21 novembre 2001.
In particolare, dette operazioni devono essere indicate in apposito modello – approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010 – da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
In attuazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha stabilito le modalità e i termini per l’effettuazione della comunicazione avente ad oggetto le operazioni realizzate a partire dal 1° luglio 2010.
Il successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 5 agosto 2010 ha specificato l’ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo di comunicazione in relazione a specifici settori di attività nonchè a particolari tipologie di soggetti, sulla base della delega recata dell’art. 1 del richiamato decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.
Il medesimo decreto ha disposto, altresì, il differimento al 2 novembre 2010 dei termini per la presentazione degli elenchi mensili relativi ai periodi di luglio e agosto. Un emendamento ad Decreto Sviluppo prevede una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese di trasporto, spedizione e logistica. L’emendamento all’articolo 7 del Decreto Sviluppo si occupa della semplificazione fiscale ed esonera le imprese del settore dall’attività di compilazione di dichiarazioni relative agli scambi commerciali con i paesi della cosiddetta “Black List”. Alla lista appartengono gli Stati che non consentono scambi informativi tributari, vi figurano molti tra i principali porti e aeroporti commerciali del mondo: da Singapore a Hong Kong, da Manila a Dubai, da Taiwan alla Malesia.
L’emendamento dà in questo modo attuazione al principio secondo cui il Fisco non può richiedere ai contribuenti dati già in suo possesso, o in possesso di altre amministrazioni.