Il contratto di trasporto è l’accordo stipulato fra il committente e il vettore, in cui il primo incarica il secondo di effettuare un trasporto di merce. Può essere stipulato in forma scritta oppure in forma non scritta (per esempio consegnare fisicamente la merce ad un vettore, chiedendogli di consegnarla in un dato luogo e pattuendo un compenso, equivale a stipulare un contratto in forma non scritta). Il D. Leg. 286/2005 specifica gli elementi obbligatori previsti per il contratto di trasporto. Devono infatti comparire sul contratto:
- nome e sede del vettore, del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
- i tempi massimi per i carico e lo scarico della merce trasportata.
Inoltre, il contratto di trasporto può contenere elementi facoltativi, come termini temporali per la riconsegna della merce o istruzioni aggiuntive del committente o dei soggetti di cui alla lettera a) dell’elenco degli elementi obbligatori. Queste istruzioni possono risultare fondamentali per l’applicazione al committente e al caricatore del concorso alle eventuali violazioni al codice della strada compiute dal conducente. Il D.leg 286/2005 all’art. 6, Comma 6 specifica che in assenza di anche solo uno degli elementi obbligatori sopraindicati, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta. Non c’è obbligo per il conducente di avere il contratto di trasporto a bordo del veicolo. Se è a bordo ed è completo di tutti i dati (gli stessi che devono essere contenuti nella SDT cfr. 3.1.2) si considera equipollente alla SDT. Qualora non sia a bordo, è obbligatoria la presenza a bordo di una dichiarazione del committente che il contratto è stato stipulato in forma scritta. Infatti, in assenza di questa dichiarazione, e in assenza di istruzioni fornite al vettore, sempre in forma scritta, il Committente sarà responsabile in automatico per le violazione agli artt. 142 e 174 cds da parte del conducente.
La circolare ministeriale 26 ha chiarito definitivamente che il contratto di trasporto, se stipulato in forma scritta, e se esibito al posto della SDT, può anche non recare la data certa.(cfr. cap.4), obbligatoria per i contratti di trasporto forniti in un momento successivo a quello dell’accertamento. “Nel caso in cui la copia del contratto esibita all’atto del controllo contenga tutti gli elementi essenziali di cui alle vigenti disposizioni e rechi comunque la data di sottoscrizione, ancorché non qualificabile come data certa secondo le modalità individuate dalla circolare del 17.7.2009 (cfr. cap.4), l’agente accertatore provvedere alla certificazione della stessa mediante apposita annotazione.”