Nel nostro Paese l’etichettatura dei prodotti alimentari è regolata dal Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992 n. 109, la cui applicazione fa riferimento alla Circolare del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 31 marzo 2000 n. 165. Tale norma prevede che, pur essendoci norme specifiche per taluni alimenti, i prodotti alimentari confezionati, in confezioni chiuse, destinati al consumatore riportino, in italiano, riportino le indicazioni secondo l’articolo 3 Decreto Legislativo n. 109/92.
Le suddette indicazioni devono comparire sull’etichetta o sulle confezioni al momento della vendita ed inoltre devono essere riportate in lingua italiana, escluso i casi in cui le menzioni non hanno corrispondenti a quella italiana, o anche in più lingue.
Per i prodotti ortofrutticoli, le disposizioni specifiche relative alle indicazioni esterne sono riportate nei singoli regolamenti riguardanti le Norme di Qualità. Secondo le norme di qualità ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili all’esterno, le indicazioni seguenti:
- Identificazione: Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, in caso di utilizzazione di un codice (identificazione simbolica), è necessario indicare accanto al codice la dicitura “imballatore e /o speditore” (o un’abbreviazione equivalente).
- Natura del prodotto: Indicare il nome del prodotto e il tipo commerciale, se il contenuto non è visibile dall’esterno.
- Origine del prodotto
- Caratteristiche commerciali
- Marchio ufficiale di controllo