Un operatore logistico ha assegnato una consegna ad un vettore di sua fiducia. Il vettore nel consegnare la merce, ha fatto sottoscrivere al destinatario il DDT, senza verificare se oltre alla sottoscrizione (illeggibile) fosse stato apposto anche il timbro della società. Il cliente dell’operatore logistico, in seguito, lo ha contattato, asserendo che il suo cliente non avrebbe pagato la merce, contestandone l’effettiva consegna. Quale efficacia probatoria può quindi essere attribuita al DDT come sopra sottoscritto?
La questione è complessa. In linea di massima, infatti, sarebbe onere del destinatario disconoscere la sottoscrizione apposta al DDT, che in caso di mancato disconoscimento fa piena prova dell’avvenuta consegna della merce.
Questo peraltro sarebbe sicuramente vero nel caso in cui il DDT recasse firma del legale rappresentate della destinataria ovvero vi fosse stato apposto il suo timbro sociale. In mancanza di tali elementi, il destinatario non ha onere di disconoscere la sottoscrizione, in senso tecnico giuridico, potendosi anche limitare ad asserire più genericamente che la firma non è ad esso riferibile.
Nel caso concreto, infatti, non sussiste alcun elemento per ricondurre la firma al destinatario, cosicché la prova dell’avvenuta consegna, in caso di contestazioni, dovrà essere fornita con altri mezzi. Per il futuro, è opportuno che l’operatore logistico impartisca chiare istruzioni ai propri vettori, avendo sempre l’accortezza di fare apporre dal destinatario, oltre alla firma, il timbro, in modo tale da rafforzare l’efficacia probatoria del documento, che sarebbe in questo caso piena.