Rappresentante fiscale e plafond

Un soggetto passivo non residente ma identificato ai fini Iva in Italia, tramite rappresentante fiscale, può maturare il plafond che consente di acquistare senza l’applicazione dell’imposta. Questo è quanto fissato  dalla risoluzione n. 80/E del 4 Agosto 2011.

La risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.80 del 4 Agosto 2011, derivata dalla risposta all’istanza d’interpello con la quale una società svizzera, identificata in Italia mediante rappresentante fiscale, chiedeva di sapere se, anche dopo le modifiche apportate all’art. 17 del dpr 633/72 del dlgs n. 18/2011, potesse ritenersi  ancora valida la risoluzione n.102/99. Con tale risoluzione l’amministrazione finanziaria ha precisato che l’agevolazione prevista dall’art.8, secondo comma, per gli esportatori abituali, spetta, sussistendo tutti i presupposti di legge, anche ai soggetti passivi esteri che siano identificati in Italia.

In ordine alla maturazione del plafond l’Agenzia rammenta che il soggetto estero cedente, identificato nel  territorio dello Stato, realizza un’operazione rilevante dell’Iva i cui corrispettivi, nei termini dell’articolo 8 Dpr 633/72, danno titolo ad acquistare senza imposta sul valore aggiunto, quando realizza:

  • Esportazioni
  • Cessioni intracomunitarie
  • Cessioni di beni e/o prestazioni di servizi interni non imponibili (ex articoli 8-bis e 9) nei confronti di
  • altri soggetti non residenti ovvero privati.

Diversamente l’interessato non realizza alcuna operazione rilevante ai fini della maturazione del plafond in  caso di acquisti o cessioni interne nei confronti di soggetti passivi residenti ( o ad essi assimilati di cui all’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c).

In entrambe le ipotesi, infatti, la qualifica di debitore d’imposta è assunta dal cessionario ovvero committente, soggetto passivo stabilito in Italia (art. 17, comma 2, del Dpr 633/72), che deve assolvere l’imposta mediante applicazione del meccanismo del reverse charge.

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