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Il trasporto di prodotti alimentari

Per filiera alimentare s’intende tutto il percorso che porta alla produzione di un prodotto alimentare, “dalla terra alla tavola”, dalle materie prime a quello che mangiamo. Per la sicurezza igienico sanitaria di un alimento, la fase del trasporto rappresenta il punto più delicato e sensibile dell’intera filiera alimentare. Le norme sull’igiene degli alimenti e la sicurezza alimentare hanno subito una vera e propria rivoluzione copernicana, con l’introduzione del pacchetto igiene che dal primo gennaio 2006, ha sostituito o abrogato in parte le precedenti normative finora applicate (ad esempio la Legge 30 aprile 1962, n. 283 e il suo Regolamento di esecuzione DPR 26 marzo 1980, n. 327).

La novità fondamentale, contrariamente alla vecchia normativa che escludeva dal campo di applicazione le attività della produzione primaria (allevamento, coltivazione, pesca, ecc.), è che il “Pacchetto igiene” le ricomprende tutte, incluse le attività di trasporto, magazzinaggio e manipolazione, intese come operazioni collegate sul luogo di produzione.

L’applicazione del pacchetto igiene è divenuta operativa con l’emanazione del Decreto Legislativo 6 Novembre 2007, n. 193 che nella parte iniziale cancella alcune norme.

Tra questi l’ art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 relativo all’autorizzazione sanitaria per stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento e depositi all’ingrosso di sostanze alimentari, adesso sostituita dalla DIA (Dichiarazione d’Inizio di Attività).

Tra le attività che sono autorizzate mediante DIA rientra anche il trasporto di prodotti alimentari.

L’autorizzazione sanitaria con scadenza biennale dell’art. 44 (aut. San. per trasporto di alimenti sfusi,surgelati distribuiti al dettaglio carni e pesce), con l’introduzione del “pacchetto igiene” è stata inglobata dalla DIA (Dichiarazione Inizio Attività).

A differenza di quella precedente, si applica ad ogni tipo di trasporto di prodotti alimentari anche di prodotti alimentari non sfusi o confezionati.

L’operatore del settore alimentare (OSA), che intende iniziare un’attività di produzione, trasformazione, confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione, distribuzione o vendita di prodotti alimentari, inoltra dichiarazione di inizio attività (DIA), in quadruplice copia all’Azienda unità sanitaria locale e contestualmente in singola copia allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove insiste la sede produttiva dell’impresa alimentare o in cui è residente, in caso di trasporti.

Riguardo il mezzo di trasporto, alla DIA dovrà essere allegata una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato e dal legale rappresentante/titolare della ditta, che contengano la descrizione del mezzo adibito al trasporto (cisterna, container, ecc.), delle sostanze alimentari al cui trasporto si intende destinare il veicolo, delle modalità di lavaggio e sanificazione del mezzo e del luogo di ricovero del mezzo, oltre alla copia del libretto di circolazione, copia certificato ATP (ove previsto).

Nella DIA si dichiara che il trasporto viene effettuato nel rispetto dei requisiti di cui al capitolo IV dell’allegato II al Reg. CE n. 852/04 e che quindi sostituisce quelli previsti dall’Art. 43 del DPR 327/80. Al momento del controllo bisogna esibire copia della DIA con indicazione del mezzo di trasporto con la relativa registrazione di presentazione.

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