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Reverse charge

Il meccanismo dell’inversione contabile, o reverse charge, è un particolare sistema di applicazione dell’IVA che prevede che il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi proceda all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore.

In pratica, il fornitore del bene o del servizio emette fattura senza addebitare l’imposta, sulla base dell’articolo 17 comma 6 del Dpr 633/1972. L’acquirente del bene o del servizio deve integrare la fattura ricevuta indicando aliquota e imposta proprie dell’operazione in essere, inoltre deve registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse, che nel registro degli acquisti. Il reverse charge è totale quando il meccanismo dell’inversione contabile si applica all’importo complessivo del documento (ne sono un esempio le fatture ricevute Cee).

Il reverse charge è parziale quando il meccanismo dell’inversione contabile si applica ad una parte soltanto del documento. A seguito di una recente normativa sono cresciuti i documenti “misti”, in cui alcuni articoli sono soggetti al reverse charge (per esempio cellulari e materiale informatico) ed altri no, con la conseguenza che alcune righe del castelletto IVA devono essere escluse dall’annotazione vendite.

  • L’operazione viene definita neutra anche ai fini IVA valutandola dal punto di vista dell’Erario. In altre parole per l’Erario è indifferente perche incassa l’IVA dal cessionario invece che dal cedente.
  • Non deve essere confuso il regime di Reverse Charge con i regimi di esenzione o fuori campo.
  • Le operazioni fatte in regime di Reverse Charge sono operazioni soggette IVA, con la particolarità che il cessionario versa l’imponibile al fornitore mentre l’IVA la versa all’Erario.

Questa opzione NON può essere utilizzata dal cedente che ha optato per il “regime margine”. Il regime di Reverse Charge dovrebbe essere incentivato, è un regime molto forte nella prevenzione di frodi fiscali per diversi motivi tra cui i principali sono:

a) Il cedente non corre il rischio di “dimenticarsi” di versare l’IVA

b) Il cessionario non può “dimenticarsi” di annotare l’iva sul registro Vendite perche non quadrerebbe la registrazione.

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