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Autofattura

Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale debitore dell’imposta è in ogni caso il soggetto italiano. Per quanto concerne gli aspetti applicativi della disciplina, nelle ipotesi in questione il cessionario o committente, soggetto passivo nazionale, è tenuto ad emettere autofattura, in unico esemplare (non è previsto, infatti, l’invio dell’altro esemplare al soggetto non residente), nel quale, oltre agli elementi fondamentali della fattura, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

  • numero di partita IVA del cessionario/committente;
  • la norma, nazionale o comunitaria, che consente l’inversione dell’onere tributario (art. 17, Decreto IVA; art. 194, Dir. 2006/112/CE e art. 196, Dir. 2006/112/CE);
  • data di emissione dell’autofattura;
  • numero progressivo di emissione dell’autofattura;
  • numerazione progressiva delle fatture di acquisto.

Allorché, poi, il corrispettivo dovuto sia espresso in valuta estera, la base imponibile sarà determinata secondo il cambio del giorno in cui è stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente più prossimo (art. 13, Decreto IVA).

Nell’autofattura deve essere riportata, infine l’IVA, se si tratta di un’operazione imponibile; ovvero il titolo di non applicabilità dell’imposta (e la relativa norma di riferimento), se si tratta di un’operazione rilevante ai fini IVA per la quale non è previsto l’addebito dell’imposta stessa (ad esempio: operazione non imponibile, esente, ecc.).

Relativamente al momento di effettuazione dei servizi (art. 7-ter), allorché le prestazioni:

  • siano rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro UE nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato;
  • siano effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore ad un anno; e non comportino versamenti di acconti o pagamenti anche parziali nel medesimo periodo,
  • le stesse si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino alla conclusione delle prestazioni medesime (art. 6).

Infine, con riferimento alle ipotesi di autofatturazione in oggetto, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che, nel caso in cui un soggetto passivo, quale destinatario di servizi, sia dichiarato debitore dell’IVA corrispondente, non è tenuto ad essere in possesso della fattura del prestatore per poter esercitare il proprio diritto alla detrazione (Corte Giustizia UE, causa C-90/02, 2004).

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