Articoli Taggati ‘Trasporto’
Un sistema di fleet managment è un sistema per la gestione di una flotta di automezzi tramite sistemi GPS che consente di ottenere notevoli vantaggi sia in termini di riduzione di costi che di servizio al cliente. Implementare un sistema di questo tipo può essere oneroso in quanto richiede l’acquisto di PDA dotati di ricevitore satellitare e di una applicazione di gestione, che potrebbe di fatto scoraggiare tale scelta da piccole imprese di autotrasporto.
Esiste una possibilità low cost per le piccole imprese, ovvero utilizzare uno smartphone Android con GPS che si possono trovare sul mercato ad prezzo di circa 150 euro e realizzare o farsi realizzare una applicazione android per avere un sistema di fleet managment ad un costo di poco superiore ad un quinto di quello di un sistema tradizionale. Inoltre è da considerare che parte della spesa per lo smartphone l’avreste comunque dovuta fare in quanto è necessario dotare l’autista di un telefono.
Attualmente esistono delle applicazioni, alcune anche gratuite, per Android che consentono di sfruttare il GPS per conoscere ad esempio la posizione dei telefoni iscritti in un particolare gruppo, in questo modo è possibile sapere con precisione in qualsiasi momento dove è ogni automezzo della propria flotta e comunicare con loro indicando eventuali cambi di destinazione e informando il cliente in tempo reale.
Quindi anche non volendo realizzare una applicazione per la gestione della flotta con gli strumenti software gratuiti è comunque possibile ottenere dei vantaggi per una piccola impresa di autotrasporto. Inoltre i telefoni Android si vanno sempre più diffondendo quindi sarà possibile un ulteriore abbassamento dei costi e si troveranno più facilmente applicazioni adatta alla propria aziende.
Se siete una piccola azienda di autotrasporti e dovete acquistare un telefono per i vostri autisti, spendente qualcosa in più ed acquistate un telefono Android, potrete in seguito ottenere notevoli benefici.
L’introduzione dei container ha rappresentato un grande rivoluzione nei traffici commerciali introducendo nel sistema una unità di trasferimento facilmente spostabile e gestibile. Il container ha favorito l’intermodalità tra i diversi tipi di trasporto contribuendo alla nascita di strutture come gli interporti che rappresentano dei nodi di scambio all’interno della rete mondiale logistica. || Continua a leggere
Il contratto di spedizione è, un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto il compimento, da parte dello spedizioniere, di un’attività giuridica e, cioè, la conclusione di un contratto di trasporto. Il contratto è revocabile sino al momento in cui il contratto di trasporto viene concluso; in tal caso spetta allo spedizioniere un equo compenso. La differenza essenziale tra il contratto di spedizione ed il contratto di trasporto consiste nel contenuto dell’incarico in quanto, mentre il vettore ha l’obbligo di consegnare la merce a destinazione e risponde dei deterioramenti e dell’avaria della merce stessa, lo spedizioniere adempie la sua prestazione attraverso la stipulazione del contratto di trasporto, non assumendo i rischi relativi all’esecuzione del trasporto. Può peraltro convenzionalmente allo star del credere garantendo l’integrità della merce.
Il committente ,se il contratto è scritto, deve:
- ottenere dal vettore un certificato dal quale risulti l’iscrizione all’Albo (anche dell’eventuale sub-vettore) e l’elenco dei veicoli utilizzati con relativa fotocopia carta di circolazione
- inviare con congruo anticipo una comunicazione al vettore con dati relativi a tipo, quantità, luoghi di carico e scarico della merce, chiedendo allo stesso riscontro in ordine alla correttezza delle modalità di esecuzione, mediante utilizzo di un veicolo compatibile con il carico
- fornire istruzioni scritte al conducente, affinché le modalità di esecuzione del trasporto siano compatibili con le norme sulla sicurezza della circolazione ex art. 7, comma 6, d.lgs. 286/05 far acquisire data certa al contratto.
Ne caso di contratto in forma non scritta è opportuno chiedere al legale rappresentante dell’impresa vettrice di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui lo stesso dichiari che l’impresa è regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori e che al riguardo non sussistono limitazioni che impediscano alla medesima di esercitare legittimamente il servizio in relazione al quale la merce le viene affidata e gli eventuali servizi accessori, con impegno a far pervenire quanto prima il certificato.
La normativa principale relativa alla catena del freddo è contenuta nei seguenti decreti: DECRETO 25 settembre 1995, n. 493. Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE, relativa al controllo delle temperature degli alimenti surgelati, e 92/2/CEE, relativa alle modalità di campionamento e al metodo di analisi per il controllo delle temperature. I mezzi di trasporto di alimenti surgelati e refrigerati devono essere dotati di un termometro. installato esternamente alla cella di carico, che dovrà segnalare in continuo la temperatura rilevata all’interno del vano. Dovrà inoltre essere presente un termoregistratore che registri la temperatura dell’aria interna alla cella con cadenze inferiori a 20 minuti. I dati registrati dovranno essere conservati presso la sede della ditta destinataria della merce per almeno 1 anno. Il sistema di termoregistrazione, introdotto dal D.Lgs. 110/92 e dal D.M. 493/95, deve essere installato, per i mezzi già in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti, entro il 13/02/99.Va infine specificato che i mezzi di trasporto di alimenti a temperatura controllata devono rispondere alle disposizioni ATP al fine di essere autorizzati al trasporto in ambito nazionale ed all’interno degli stati internazionali che hanno sottoscritto l’accordo.
Secondo tale norma i mezzi di trasporto possono essere classificati isotermici, refrigerati, frigoriferi, caloriferi a seconda delle caratteristiche costruttive di isolamento termico ed in funzione delle possibili temperature alle quale possono mantenere il vano di carico.La norma prevede inoltre una specifica segnaletica identificativa da applicare ai mezzi di trasporto ATP che è in funzione della classificazione del veicolo. Se durante un’ispezione del mezzo di trasporto degli alimenti l’organo di vigilanza rileva che le sostanze alimentari non rispondono ai requisiti di legge o il vano di carico presenti evidenti tracce di insudiciamento e contaminazione da agenti esterni ne può disporre il sequestro avviando le procedure di campionamento ed analisi delle sostanze.



